Il popolo dei precari (2)
Dopo l'articolo di Giuseppe Fiori sul precariato scolastico strutturale vengono ora presi in esame i benefici e le indennità derivanti dal recente intervento legislativo.
Con la legge n. 167 del 24 novembre 2009 è stato convertito con modificazioni (e non poche integrazioni) il decreto-legge n. 134 del 25 settembre, definito per un po’ dalla stampa e dal mondo della scuola come “decreto salva precari”. Il provvedimento finale si è via via arricchito, come spesso succede in questi casi, di numerosi argomenti, e relative disposizioni, rispetto al testo originario ma qui si vuole dar conto esclusivamente di quella parte che è il nucleo fondante e motivante della legge e cioè delle provvidenze a favore del personale precario, che è contenuto sostanzialmente nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1.
Innanzitutto sembra forse necessaria una precisazione proprio sul termine “precario”, che è di sconsolata attualità in molti settori di lavoro per via dell’attuale crisi economica, ma che nella scuola (un’antesignana nell’utilizzo del precariato strutturale) rappresenta solo un nuovo modo di definire il fenomeno “storico” dei supplenti.
C’è da dire che il termine “precario” viene usato oggi nel mondo della scuola in termini estremamente elastici riferendosi, a seconda dei contesti e delle situazioni, sia al personale abilitato all’insegnamento e al qualificato personale amministrativo, tecnico e ausiliario incluso in graduatorie provinciali tramite cui, annualmente, vengono disposte nomine in ruolo e contratti di durata annuale, sia al personale incluso nelle graduatorie delle singole scuole (il quale può essere fornito anche del semplice titolo di studio) che può essere chiamato a sostituire i titolari per i periodi in cui questi sono assenti.
La terminologia di “precario” attualmente “percepita” nel mondo della scuola riguarda, quindi, non solo personale professionalmente differenziato (alcuni già testati da procedure di verifica di idoneità al posto e altri semplicemente in possesso del titolo di studio per partecipare a tali procedure) ma anche, e soprattutto persone profondamente differenziate rispetto alla loro situazione lavorativa (alcuni impiegati sistematicamente ogni anno, sia pure con contratti a termine, altri sporadicamente e occasionalmente impegnati in brevi supplenze, altri, infine, soltanto semplici aspiranti all’impiego).
Avendo tentato di chiarire la complessità e in un certo senso l’ambiguità del termine “precario”usato nella scuola, si può ora definire quale parte di tale precariato è destinataria dei benefici previsti dai già accennati commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 della legge n. 167.
I beneficiari sono sostanzialmente quelli che figurano inclusi nelle più qualificate graduatorie di reclutamento della scuola, e cioè le graduatorie a esaurimento dei docenti e le graduatorie permanenti e a esaurimento del personale A.T.A., che nel precedente anno scolastico abbiano conseguito una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche ovvero (secondo una disposizione aggiunta in sede di conversione in legge) che abbiano effettuato nel medesimo anno scolastico 2008/09 una supplenza di almeno 180 giorni ottenuta in una scuola in base allo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto, e che in quest’anno scolastico, per via della contrazione di posti organici, prevista per un triennio dall’art. 64 della Legge n. 133/2008, non abbiano ottenuto analogo rapporto di lavoro nella scuola.
Si chiarisce qui, e ciò vale anche per il prosieguo, che, volutamente, nell’illustrazione dei contenuti normativi in esame e nell’elencazione dei benefici per il personale interessato, non si entra in specifici snodi tecnico-giuridici di particolari situazioni che sempre sono presenti, e affliggono chi si prefigge di parlare delle tematiche della scuola in termini di chiarezza e semplicità.
Ecco sinteticamente i contenuti delle disposizioni a favore del personale in questione:
• art. 1 comma 2: viene incluso, a domanda, per tutti gli insegnamenti o, per il personale ATA, per tutti i profili professionali, per cui è incluso nelle citate graduatorie provinciali, in elenchi prioritari di dimensione provinciale o distrettuale per ottenere, limitatamente all’anno scolastico in corso, con precedenza rispetto a tutti coloro che già sono inclusi nelle graduatorie di ciascuna scuola, le supplenze che si rendono necessarie nei casi di assenza temporanea del titolare. È un beneficio astrattamente non di poco conto perché consente, oltre che di precedere tutti coloro che finora erano gli aventi diritto, anche di ampliare a tutte le scuole della provincia l’esercizio di tale precedenza mentre, come da norme regolamentari, usualmente il numero delle scuole in cui si può ottenere supplenze temporanee risulta limitato.
• art. 1 comma 4: per quest’anno scolastico, poi, a prescindere da qualsiasi effettiva prestazione lavorativa, a tale personale viene assegnato un punteggio per la valutazione del servizio scolastico in misura sostanzialmente analoga a quello ottenuto l’anno precedente.
• art. 1 comma 3: è la disposizione meno contingente tra quelle di cui ci stiamo occupando e appare, anche perché senza alcuna limitazione temporale, una vera e propria misura strutturale di politica attiva del lavoro viste le interrelazioni che consente tra la situazione del personale scolastico percettore dell’indennità di disoccupazione e le possibilità di incremento delle attività di progettazione delle scuole.
Si dispone, in sostanza, che l’amministrazione scolastica, e qui ovviamente ci si rivolge alle Direzioni regionali, può promuovere in collaborazione con le regioni, su risorse finanziarie di quest’ultime, progetti di durata da tre a otto mesi per attività straordinarie finalizzate anche all’adempimento dell’obbligo scolastico, che coinvolgano prioritariamente il personale di cui al precedente comma 2 che sia percettore di indennità di disoccupazione; a tale personale impegnato nei progetti può essere riconosciuta un’ulteriore indennità di partecipazione.
Questa disposizione trova, poi, saldatura e completamento con una Convenzione, di durata triennale, attuata tra il Ministero del Lavoro, il Miur e l’INPS nell’agosto 2009, che, attraverso una serie di considerazioni circa l’esistenza, appunto, di una quota di personale scolastico perdente posto per effetto della contrazione di organico che ha titolo alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ma che deve porsi, per legge, in condizioni di disponibilità per l’accettazione di altra “congrua” offerta di lavoro, dispone la creazione presso l’INPS di una apposita banca dati per tale personale da aggiornare e interrelare con le comunicazioni dei dirigenti scolastici circa l’attribuzione al personale medesimo di supplenze accettate ovvero delle loro rinunce immotivate. Dispone, inoltre, la gestione condivisa tra l’INPS e l’Amministrazione scolastica delle domande di percezione dell’indennità di disoccupazione da parte di tale personale al fine di razionalizzare i relativi procedimenti amministrativi.
Conclusa una sintesi delle disposizioni richiamate, si illustrano brevemente i benefici o, comunque, le caratteristiche speciali che si attueranno per il personale che nel presente anno scolastico non ha trovato impiego analogo a quello avuto nel precedente anno.
Tutto il predetto personale avrà titolo, come si è detto, a una priorità nell’attribuzione delle supplenze temporanee e, se percettore dell’indennità di disoccupazione, potrà senza alcuna sanzione rinunciare all’offerta di supplenza se questa offra un trattamento economico inferiore all’indennità stessa che, in tal caso, continuerà a percepire. Nel caso, invece, di offerta “congrua” e quindi con obbligo di accettazione, l’indennità sarà sospesa per tutto il periodo di prestazione e riprenderà al termine della prestazione medesima.
Sempre il personale percettore di indennità di disoccupazione, ove impiegato nei progetti regionali, continuerà a percepire tale indennità che varrà, secondo la quota parte percepita in relazione agli ultimi tre mesi di stipendio, come corrispettivo della prestazione di analoga quota percentuale dell’orario settimanale prestato nei progetti; l’eventuale assegnazione di una prestazione oraria superiore, per esempio l’intero orario settimanale previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro, sarà percentualmente compensata con fondi regionali.
In conclusione, sembra che i provvedimenti adottati, e specialmente quello per ultimo illustrato, si propongano con caratteristiche strutturali positive e per le scuole e per le persone che hanno perso il posto di lavoro, fornendo a questi ultimi, senz’altro, un supporto organizzativo condiviso da tutti i soggetti interessati nella gestione delle loro richieste di indennità di disoccupazione e ponendo in essere una credibile iniziativa per il rinnovo di un loro proficuo impiego.
Per ultimo un pensiero agli operatori delle scuole sui cui tanti, complessi e urgenti adempimenti procedurali vengono ad aggiungersi quelli, altrettanto complessi e urgenti, derivanti dall’applicazione delle disposizioni sopra accennate.
Per approfondire:
• Il popolo dei precari, di Giuseppe Fiori
• Il popolo dei precari (3), di Giuseppe Fiori
• Il popolo dei precari (4), di Giuseppe Fiori
• VIDEO Valorizzare i precari, intervista a Giuseppe Fiori curata da Carlo Nati
Gianfranco Argenio